soddisfazione di assologistica: APPROVATA LA NORMA CHE REGOLAMENTA L'INTERSCAMBIO PALLET

Assologistica esprime grande soddisfazione per la storica decisione di ieri del Senato che a larga maggioranza ha approvato, per la prima volta nella storia della Repubblica, la norma che regolamenta l’interscambio dei pallet nel contesto del Decreto Legge numero 2564 che contiene le “misure per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina”.

Tra queste ci sono tre articoli (17 bis, 17 ter e 17 quater) che introducono per la prima volta in Italia norme sullo scambio dei pallet. Farlo in una Legge sulle conseguenze del conflitto ucraino ha senso perché Ucraina e Russia sono due importanti Paesi che forniscono sia legname, sia pedane, un rifornimento che si è interrotto dallo scorso febbraio.

Ciò ha causato un’impennata del prezzo, passato mediamente da 8 a 24 euro per pedana.

“Ci sono voluti due anni di intenso lavoro. Sono state coinvolte le principali aziende associate. E’ stata costruita una importante rete di alleanze con FederlegnoArredo, Federdistribuzione, Federalimentare, Consorzio Rilegno e Consorzio Conlegno. Si è intessuto un dialogo fitto e approfondito con il Governo ed il Parlamento.” commenta così Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica.

“Queste norme regolamenteranno il sistema di scambio dei pallet secondo logiche di correttezza, efficienza, economia circolare e sostenibilità ambientale.”

Come funziona nella pratica? 
I soggetti che ricevono a qualunque titolo (tranne la compravendita) i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pedane della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevute.

Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica

Tale obbligo “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”.
La tipologia dei pallet da restituire è quella indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e “non è modificabile dai soggetti riceventi”.

I Voucher
Laddove un soggetto che deve restituire il pallet, per una qualsiasi ragione, non possa farlo, può in alternativa emettere un voucher – digitale o cartaceo – che vale come titolo di credito improprio cedibile a terzi.

Il voucher, debitamente sottoscritto, deve riportare la data, la denominazione dell’emittente e del beneficiario, la tipologia e quantità dei pallet da restituire.
Nel caso in cui il voucher non riporti tali informazioni, il possessore può “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.