LE FASI DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

LE FASI DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Nello scorso articolo si è spiegata l’importanza di registrare un marchio. Ma non tutti sono a conoscenza delle difficoltà che si possono incontrare. Per registrare il marchio è infatti necessario affrontare diversi step.
Facendo prima un passo indietro bisogna però chiarire chi ha il diritto di registrare un marchio. Pertanto, possono ottenere la registrazione di un marchio non solo coloro che, imprenditori, ne vogliano fare uso direttamente, ma anche chi, anche senza la qualifica di imprenditore, intenda acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l’uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi.

Oltre al marchio individuale, di titolarità di uno o anche più soggetti in comunione, in Italia sono previste ulteriori tipologie di marchi, ossia:

  • il marchio collettivo (art. 11 CPI), registrato da associazioni di produttori di beni o servizi che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi provenienti da imprenditori diversi che, facendo parte dell’associazione e sulla base di uno specifico disciplinare, sono autorizzati dal titolare a usare il marchio collettivo;
  • il marchio di certificazione (art. 11bis CPI), registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. I richiedenti non possono svolgere un’attività che comporti la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato, ma possono unicamente autorizzare terzi, in possesso di determinati requisiti, ad usare il marchio nella loro attività.

La domanda di registrazione di marchio può essere presentata direttamente dall’interessato oppure questi può farsi rappresentare da un altro soggetto a ciò abilitato (consulenti di proprietà industriale o avvocati iscritti all’albo) mediante una lettera di incarico scritta. L’interessato può chiedere la registrazione effettuando un deposito postale, oppure recandosi direttamente in Camera di Commercio (se in possesso di una firma digitale, l’interessato può altresì procedere al deposito telematico).

I presupposti e i requisiti per la registrazione del marchio

Ai sensi dell’art. 7 CPI, possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.
Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità:

1. Novità: Ai sensi dell’art. 12 CPI, non possono costituire oggetto di registrazione segni che non sono nuovi, ossia qualora siano già presenti sul mercato segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali si chiede la registrazione.
2. Capacità distintiva: il segno, ai sensi dell’art. 13 CPI, non può:
• consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio parole come “super”, “extra”, “ciao”);
• essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (ad esempio “bittèr” per aperitivi, “espresso” per macchine da caffè).
3. Liceità: Il segno non può essere in contrasto con l’ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (art. 14 CPI).

Prima di procedere alla presentazione della domanda di registrazione, ed anche solo di iniziare l’uso di un certo segno distintivo, è suggeribile verificare che non siano già stati registrati marchi identici o simili, per prodotti o servizi identici o affini, rispetto a quello per il quale si intende chiedere la registrazione e/o che comunque si intenda usare.